Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni , modificato dal Dlgs n. 97/2016.
Articolo 41 (Trasparenza del servizio sanitario nazionale) 6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
La presente sotto sezione non è da compilare in quanto l’obbligo riguarda il Sistema Sanitario Nazionale.