La presente sotto-sezione non è compilata in quanto l’Art. 74, comma 4 del D.L.vo 150/2009 esclude la costituzione degli O.I.V. nelle istituzioni scolastiche.

Art. 74.

                       Ambito di applicazione
 4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
concerto  con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sono
determinati i limiti e le modalita' di applicazione delle diposizioni
dei  Titoli  II e III del presente decreto al personale docente della
scuola  e  delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale,
nonche'  ai  tecnologi  e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta
comunque  esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo
14  nell'ambito  del  sistema  scolastico e delle istituzioni di alta
formazione artistica e musicale.